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La normativa vigente in materia di tutela delle acque, in particolare l’art. 113 del D.Lgs. n.152/06, prevede l’obbligo l’obbligo di trattamento delle acque meteoriche per le quali vi sia “il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creino pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici“.
Inoltre, le acque di dilavamento successive a quelle di prima pioggia, che dilavano dalle pertinenze di stabilimenti industriali e che non recapitano in fognatura, devono essere sottoposte, prima del loro smaltimento, ad un trattamento di grigliatura, disoleazione e dissabbiatura.
Sempre l’art.113 del D.lgs n.152/06 (titolo III, capo IV: Ulteriori misure per la tutela dei corpi idrici) afferma che ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le Regioni, previo parere del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, disciplinano e attuano:
– le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
– i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l’eventuale autorizzazione;
– le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto;
– le Regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;
– È comunque vietato lo scarico o l’immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.
Definizioni secondo la parte terza del Testo Unico sull’Ambiente (D.Lgs n.152/06):
- acque di prima pioggia: le prime acque meteoriche di dilavamento fino ad una altezza di precipitazione massima di 5 mm, relative ad ogni evento meteorico preceduto da almeno 48 h di tempo asciutto, uniformemente distribuite sull’intera superficie scolante;
- Acque di lavaggio: le acque, comunque approvvigionate, attinte o recuperate, utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di origine non meteorica venga ad interessare le medesime superfici direttamente o indirettamente;
- Acque meteoriche di dilavamento: la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti (Art. 2 – Regolamento Regionale n° 4 del 24/3/2006 – Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne);
- Acque pluviali: le acque meteoriche di dilavamento dei tetti, delle pensiline e dei terrazzi degli edifici e delle installazioni (Art. 2 – Regolamento Regionale n° 4 del 24/3/2006);
- Acque di prima pioggia: quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull’ intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche (Art. 2 – Regolamento Regionale n° 4 del 24/3/2006);
- Acque di processo: acque che subiscono alterazioni qualitative in conseguenza del loro uso nei cicli tecnologici;
- Acque di raffreddamento: acque provenienti da ciclo produttivo avente le medesime caratteristiche analitiche dell’acqua di approvvigionamento differenziandosi solo per la temperatura;
- Acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche: sono assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi dell’ art. 101, comma 7 del D.Lgs 152/06, le acque reflue che corrispondano alle definizioni contenute in esso, ed il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia esprimibile mediante i parametri della Tabella 1 dell’ Allegato C del Regolamento Regionale n° 3 del 24/3/2006 – Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite;
- Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal consumo umano e da attività domestiche (art. 74 – D.Lgs. 152/06). Sono da considerare acque reflue domestiche, le acque reflue derivanti dalle seguenti attività (Allegato A del Regolamento Regionale n° 3 del 24/3/2006 – Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie): 1.Le acque derivanti esclusivamente dal metabolismo umano e dall’ attività domestica ovvero da servizi igienici, cucine e/o mense anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgano attività commerciali o di produzioni di beni; 2.in quanto derivanti da attività riconducibili per loro natura a quelle domestiche e/o al metabolismo umano, le acque reflue provenienti da: a)laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza; b)lavanderie a secco a ciclo chiuso e stirerie la cui attività sia rivolta direttamente e esclusivamente all’ utenza residenziale; c)vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita stessa; d)attività alberghiera e di ristorazione;
- Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attivita’ commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (art. 74 – D.Lgs. 152/06);
- Acque di seconda pioggia: la parte di acque meteoriche di dilavamento eccedenti le acque di prima pioggia (Art. 2 – Regolamento Regionale n° 4 del 24/3/2006);
- Scarico: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. (art. 74 – D.Lgs. 152/06);
- Superficie scolante: l’ insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e di ogni altra analoga superficie scoperta;
-
Titolare dello scarico: Titolare dell’ attività che genera lo scarico.
Normativa di riferimento a livello Nazionale:
- D.Lgs 152/99 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa allaprotezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitratiprovenienti da fonti agricole” novellato dal D.lgs 258/2000;
- D.lgs 152/06 Testo Unico sull’Ambiente, titolo III, capo IV: Ulteriori misure per la tutela dei corpi idrici e successive modifiche.
Normativa di riferimento Regionale:
- Decreto da parte del Commissiario Delegato Emergenza Ambientale 21 novembre 2003, n.282, “ acque meteoriche e di lavaggio di aree esterne di cui all’art 152/199 come modificato dal D.LGS n 289/2000. Disciplina delle autorizzazioni”;
- Regolamento Regionale 12 dicembre 2011, n.26 “Disciplina degli scarici di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti inferiore a 2000 A.E.,ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.